L’Energy Manager è una figura introdotta in Italia dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 – recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 sono obbligati alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche detto energy manager:
La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione “soggetti obbligati” della nota esplicativa, precisa che sono soggetti obbligati tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica; sono pertanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma:
Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.
La valutazione dei consumi conseguiti deve tenere conto dell’energia consumata per la produzione dei beni o per la prestazione di servizi (trasporto merci e persone, illuminazione, climatizzazione), indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.
La valutazione deve essere riferita ai consumi globali del soggetto e si ottiene cumulando quelli relativi alle diverse fonti e ai diversi usi per tutti i centri di consumo del soggetto stesso. I consumi sono riferiti all’energia primaria consumata espressa in tep (tonnellate equivalenti di petrolio).
La comunicazione deve avvenire ogni anno attraverso la compilazione dell’apposito modulo. Il periodo per la comunicazione del nominativo è tra 1 Marzo e 30 Aprile di ogni anno.